(Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n.  55  del  9  novembre
                                2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  (Riordino
della finanza degli enti territoriali,  a  norma  dell'art.  4  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'art. 24, comma 1; 
  Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia
di tasse automobilistiche regionali); 
  Vista la legge regionale 2 novembre  2006,  n.  52  (Determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Per quanto attiene ai veicoli con  uso  privato  in  locazione
senza conducente, alla luce delle disposizioni di  cui  all'art.  53,
commi 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124
(Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   19
dicembre  2019,  n.  157,  nonche'  dell'art.  1,  comma  8-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162  (Disposizioni  urgenti  in
materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione   tecnologica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
necessario riallineare  il  tariffario  della  tassa  automobilistica
regionale in quanto  dette  disposizioni,  operando  una  traslazione
della soggettivita' passiva  dal  proprietario  all'utilizzatore  del
veicolo a noleggio, con conseguente  attribuzione  del  gettito  alle
regioni di residenza degli utilizzatori, hanno determinato  il  venir
meno dell'efficacia dell'agevolazione fiscale attivata  a  suo  tempo
dalla  Regione  Toscana  volta  a   favorire   l'attrazione   ed   il
mantenimento delle attivita' di noleggio dei veicoli  sul  territorio
regionale; 
    2. Per  semplificare  il  procedimento  amministrativo,  sia  per
l'amministrazione  regionale,  sia  per  le  imprese  autorizzate  al
commercio  di  veicoli  consegnati  per  la  rivendita,  si   ritiene
opportuno automatizzare il processo di attivazione delle  sospensioni
dal pagamento della tassa automobilistica per  i  veicoli  consegnati
per la rivendita e di quelli venduti o radiati, nonche' sopprimere il
diritto fisso per l'attivazione di tali sospensioni; 
    3. In continuita' con la legge regionale 21 febbraio 2019, n.  12
(Disposizioni in  merito  ai  rimborsi  connessi  alle  procedure  di
trapianto di  organi  presso  centri  trapianto  collocati  in  altre
regioni italiane), e' opportuno, nella  prospettiva  di  mostrare  un
ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei minori  trapiantati
e delle loro famiglie,  modificare  la  legge  regionale  n.  49/2003
mediante l'introduzione di  una  specifica  esenzione  dal  pagamento
della tassa automobilistica a favore delle famiglie  che  abbiano  al
loro interno un minore soggetto a trapianto; 
    4. L'art. 24 del decreto legislativo n.  504/1992  stabilisce  la
data del 10 novembre come termine ultimo entro il  quale  la  Regione
puo', con legge, variare l'importo della tassa automobilistica; 
 
                               Approva 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
           Aumento della tassa automobilistica regionale. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 52/2006 
 
  1. Il comma 2-ter dell'art. 1  della  legge  regionale  2  novembre
2006, n. 52 (determinazione dell'importo della tassa  automobilistica
regionale), e' abrogato dal 1° gennaio 2023.